Pag. 18


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan è stata fino ad ora disciplinata dai due Accordi in materia firmati dai due Paesi nel 1975. La mutata realtà nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza di detti strumenti giuridici ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare e aggiornare iniziative comuni.
        In particolare, il nuovo Accordo sostituirà, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo, l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.
        Il nuovo Accordo soddisfa le nuove e più moderne esigenze, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare - quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro - e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.
        Esso destina inoltre alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle necessità di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nei settori culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
        La ratifica legislativa dell'Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo.

        Non risulta che l'Accordo in oggetto richieda l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo prevede che la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica italo-pakistana venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

Pag. 19

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

F)  Verifica della coerenza con le parti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.
        Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.
        Il nuovo Accordo sostituisce l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.

3. Ulteriori elementi.

        Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.